TRIBUTI: IL COMUNE DI LUCERA COMUNICA LE INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU ENTRO IL 16 GIUGNO

Il Comune di Lucera rende noto che non sono state ancora deliberate le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili o TASI. Pertanto il versamento inizialmente previsto entro il 16 giugno dell'acconto TASI 2014 è prorogato ad ottobre 2014. Nei prossimi giorni è atteso il provvedimento ufficiale da parte del Governo. 

È opportuno ricordare che la TASI è il tributo sui servizi indivisibili e rappresenta, con la tassa rifiuti, la componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal 1 gennaio 2014 con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. 
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga fabbricati (compresa l'abitazione principale) ed aree fabbricabili. 

Il versamento oggetto di proroga da giugno ad ottobre 2014 è quello riferito agli altri fabbricati ed alle aree fabbricabili, mentre per il versamento relativo all'abitazione principale è già attualmente previsto il pagamento entro il 16 dicembre 2014.

Il Servizio Comunale Tributi, ubicato in via Salvo D'Acquisto 8, è a disposizione per informazioni dettagliate nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00-13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00-18.00 oppure ai seguenti recapiti telefonici: 0881/541467 0881/541469 0881/541466 0881/541462 0881/541468. 
Il sito Internet da consultare per accedere alle informazioni in materia è quello dell'Ente raggiungibile all'indirizzo www.comune.lucera.fg.it. La mail di riferimento è: tributi@comune.lucera.fg.it.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), L'AVVISO DI SCADENZA DELL'ACCONTO PER L'ANNO 2014
Si comunica che la prima rata, il cosiddetto acconto IMU, deve essere versata entro lunedì 16 giugno 2014, mentre la seconda rata, il saldo IMU, va versata entro il 16 dicembre 2014. 

CHI DEVE PAGARE L'IMU: LE NOVITÀ PER L'ANNO 2014 
Deve pagare l'IMU il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compreso quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli stessi, il locatario nell'ambito della locazione finanziaria (leasing) ed il concessionario di beni demaniali. 

Dal 2014 non è più dovuta l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Ministero delle Infrastrutture 22/04/08; per i residenti all'estero e gli anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari; per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. 'immobili merce'), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; per l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza), alle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Forestale), al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Dal 2014 non è più prevista la ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età fino a 26 anni. 

Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, dal 2014 il coefficiente moltiplicatore è ridotto da 110 a 75. Per gli Enti non commerciali sono previste particolari disposizioni sia per il versamento del tributo che per la presentazione della dichiarazione d'imposta. 

COME PAGARE L'ACCONTO IMU ENTRO IL 16 GIUGNO 2014
Poiché il Comune di Lucera non ha ancora deliberato le aliquote e detrazioni per l'anno 2014, il versamento dell'acconto va effettuato sulla base delle aliquote e detrazioni già deliberate per l'anno 2013 con provvedimento consiliare n. 95 del 30/11/2013, mentre in occasione del versamento di dicembre, il pagamento dovrà essere effettuato a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2014.

IN BASSO SI TROVANO TUTTE LE RESTANTI INFORMAZIONI DA SCARICARE E DA LEGGERE ATTENTAMENTE:

1. IL MANIFESTO INFORMATIVO SULL'IMU 2014
2. LA GUIDA ALL'ACCONTO IMU 2014
3. IL MANIFESTO SULLA PROROGA TASI 2014
4. IL COLLEGAMENTO ALLA PAGINA WEB PRESENTE SUL SITO DEL COMUNE DI LUCERA

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