LUCERA AVVISO DI SCADENZA “MINI I.M.U.” PER L’ANNO 2013

L' ufficio Tributi del comune di  Lucera comunica che venerdì 24 gennaio 2014 scade il termine per il versamento al Comune di Lucera, limitatamente alle sole fattispecie sotto  riportate, della cosiddetta “MINI IMU” relativa all’anno 2013, prevista dall’art. 1 comma 5 del D.L. 133/2013. 

CHI DEVE PAGARE LA MINI IMU 
Ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.L. 133/2013 nel Comune di Lucera la cosiddetta mini imu deve essere pagata solo nel caso di 
terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella  previdenza agricola, poiché per tale fattispecie nell’anno 2013 l’Ente ha deliberato un’aliquota d’imposta maggiore (1,06%) rispetto all’aliquota di base prevista dalla legge (0,76%). 
Nel Comune di Lucera NON È INVECE DOVUTA LA MINI IMU NÉ IN CASO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE AD  ESSA ASSIMILATE, NÉ IN CASO DI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, poiché per tali fattispecie l’Ente ha confermato per l’anno 2013 le aliquote di base dell’imposta. 
Inoltre, non è prevista dalla legge la mini imu per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli o incolti posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, fattispecie per le quali i contribuenti erano invece tenuti al versamento del saldo imu 2013 entro il 16/12/2013 sulla base delle aliquote deliberate dall’Ente con provvedimento consiliare n. 95 del 30/11/2013. 

QUANTO SI DEVE PAGARE 
La mini imu deve essere pagata sui terreni agricoli e non coltivati di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola nella misura del 40% della differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota dell’1,06% deliberata dall’Ente per l’anno 2013 e l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di base dello 0,76% prevista dalla legge per tale fattispecie. 

SCADENZA, MODALITÀ DI PAGAMENTO, IMPORTO MINIMO 
Il versamento della mini imu deve essere effettuato entro il 24 GENNAIO 2014 (come previsto dall’art. 1 comma 680 della Legge 
147/2013) a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando il codice tributo 3914. Non è previsto l’invio dei modelli di pagamento da parte del Comune. Il codice identificativo del Comune di Lucera è E716. E’ ammesso anche il versamento a mezzo bollettino di c/c postale n. 1008857615 (valido per tutti i Comuni d’Italia) intestato “pagamento imu”. I bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali. Sul c/c non è ammesso il versamento tramite bonifico (DM Finanze 23/11/12). L’importo minimo previsto per i versamenti è pari ad € 3,00 (art. 13 regolamento comunale IMU). 

SOFTWARE DI CALCOLO IMU 
Sul sito istituzionale dell’Ente è possibile calcolare l’imposta dovuta riportando negli appositi campi sia l’aliquota dell’1,06% deliberata dall’Ente per l’anno 2013 che l’aliquota base prevista dalla legge dello 0,76%. 

Si ricorda inoltre che lunedì 20 gennaio 2014 scade il termine per la presentazione all'Ufficio Tributi della denuncia relativa alla occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte esistenti nel territorio comunale. 

La denuncia Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU): 
- deve essere presentata solamente da coloro che abbiano iniziato ad occupare o detenere locali ed aree scoperte nel Comune di Lucera nel corso dell'anno 2013 (ad esempio in seguito all’acquisto di una abitazione, all’apertura di un esercizio commerciale, alla locazione di un immobile) e che non abbiano già provveduto a denunciare l’immobile ai fini del tributo in questione; 
- deve essere compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi e messo a disposizione degli utenti; 
- deve riportare i dati anagrafici del denunciante (compreso il codice fiscale) e degli altri occupanti, la ubicazione dell'immobile, la data di occupazione o detenzione, la destinazione d'uso, i riferimenti catastali, la superficie totale calpestabile espressa in metri quadrati; 
- deve essere presentata direttamente al protocollo del Comune o all’Ufficio Tributi (negli orari di apertura al pubblico), oppure può essere spedita a mezzo posta (in tal caso si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale); 
- ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i dati dichiarati siano rimasti invariati. 

Si ricorda che, in caso di inosservanza, saranno applicate le seguenti sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/’93: 

Omessa denuncia 
Sanzione dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di  € 51,00 
Denuncia infedele Sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta 
Definizione agevolata 
Sanzioni ridotte ad ¼ in caso di adesione del contribuente all’avviso di accertamento  entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie. 


L’Ufficio Tributi, ubicato in via Salvo D’Acquisto 8 è a disposizione per informazioni nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00 martedì e giovedì ore 16.00 – 18.00 
Tel. 0881/541.467 541.469 541.466 
informazioni, modulistica, normativa e regolamento TARSU sono scaricabili sul sito: www.comune.lucera.fg.it alla sezione fiscalità locale
 


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